La revisione Legale e la Nuova Disciplina nelle Srl

La riforma della crisi di impresa è legge: dopo un lungo iter legislativo il 14 febbraio u.s. è stato pubblicato in GU il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 attuativo del “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”.

Tra i più importanti elementi di novità della riforma vi è indubbiamente l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le SRL.


Estensione degli Obblighi di Revisione Legale

Il cosiddetto Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza si colloca in un’ampia riforma delle procedure concorsuali la quale, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si pone l’obiettivo di anticipare l’insorgenza della situazione di crisi, in modo da intervenire tempestivamente.

La dimensione aziendale e le regole legislative sono sempre stati un limite a questa funzione, in quanto, solo le imprese di medio-grandi dimensioni hanno l’obbligo di munirsi di appositi organi con il compito di controllare l’operato degli amministratori e, più in generale, il corretto funzionamento dell’impresa.

Per riuscire ad assolvere tale compito, le società devono munirsi di un apposito organo di controllo, Collegio sindacale, oppure di un Revisore legale dei conti, presidi necessari per la vigilanza e l’analisi aziendale, volta ad individuare quei fenomeni che possono costituire un segnale fondamentale di uno stato di crisi.

I Nuovi obblighi

Il legislatore ha esteso le fattispecie (ex art. 2477 c.c.) in cui per le SRL diventa obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale (o società di revisione):

Obbligo di nomina per le SRL

Ante Riforma Post Riforma
1- SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato 1- SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato
2- SRL che controlla una società soggetta a revisione 2- SRL che controlla una società soggetta a revisione
3- SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno due dei seguenti limiti: –          Totale attivo > 4,4 milioni –          Ricavi > 8,8 milioni –          N. medio dipendenti > 50 3- SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti (anche diversi nei due anni): –          Totale attivo > 2 milioni –          Ricavi > 2 milioni –          N. medio dipendenti > 10
Cessazione obbligo di nomina
Se per due esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati Se per tre esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati

La verifica, annuale dei parametri dimensionali va effettuata sui dati di bilancio del''ultimo Bilancio Chiuso e dell'esercizio precedente.

La Composizione degli Organi di Controllo

La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, di conseguenza, viene lasciata totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione).

In caso di nomina del Collegio o del sindaco unico costoro dovranno effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie). In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarà unicamente di natura contabile.

È importante valutare attentamente il soggetto da nominare, il quale dovrà:

essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere adeguata competenza ed esperienza professionale per il corretto svolgimento dell’attività di revisione; il revisore deve quindi saper operare nel rispetto dei principi di revisione vigenti.

Si precisa che in caso di mancata nomina da parte della società, il Tribunale di zona procederà alla nomina d’ufficio di un revisore iscritto al registro dei revisori legali.

 Il Ruolo del Revisore

Il revisore dovrà pianificare e svolgere l’attività di revisione contabile prevista dai principi di revisione in vigore (ISA Italia) e che si concretizzerà in queste attività: conoscenza iniziale dell’impresa e valutazione dei rischi, pianificazione delle verifiche periodiche (solitamente trimestrali) sulla regolare tenuta della contabilità, attività di revisione sul bilancio di esercizio.

Tale attività, che andrà adeguatamente formalizzata tramite carte di lavoro, consentirà al revisore di acquisire elementi sufficienti per rilasciare ai soci la propria certificazione sul bilancio di esercizio la quale andrà depositata assieme al bilancio presso il Registro delle Imprese.

La possibilità di disporre di un bilancio “certificato” indubbiamente accresce la fiducia dei terzi (banche, fornitori, potenziali partner) nei confronti dell’impresa.

La Data Limite di Nomina

Le norma fissa al 16.12 di ogni anno il termine ultimo per provvedere, ove necessario, alla nomina dell’organo di controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo).

A tale data, tuttavia, le SRL dovranno essere “pronte” anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli così come previsti dalla riforma. Inoltre il revisore dovrà aver già acquisito una adeguata conoscenza dell’impresa per poter pianificare efficacemente i controlli sul bilancio di esercizio 2019.

Per questo si ritiene opportuno valutare la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio 2018, quindi presumibilmente entro il 30 aprile 2019.

I Vantaggi per le Srl

Le società, adeguandosi a queste regole, possono accedere all'istituto dell’allerta, ulteriore novità prevista dal Codice della crisi e dell’insolvenza volta ad incentivare una cultura di recupero dell’impresa senza che sia penalizzante per i creditori.

Inoltre è evidente l’intento del legislatore di cercare di diffondere anche nelle imprese di minori dimensioni di una maggiore cultura sul controllo di gestione e su una migliore organizzazione contabile-amministrativa che supporti la crescita e lo sviluppo delle imprese. 


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